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Divieto di sbarco Ischia 2015

divieto di sbarco 2014

Divieto di sbarco per l'isola d'Ischia, emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 17 marzo 2015.
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia a partire dal 05 aprile  2015 fino al 30 settembre 2015.DECRETO 17 marzo 2015
Limitazione all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;

 

Decreta:

Art. 1 Divieto
Dal 24 marzo 2016 al 30 settembre 2016 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di  Ischia,  Comuni  di  Casamicciola  Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.
 

Art. 2 Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1  e'  esteso  agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.  
 
Art. 3 Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divietoi seguenti veicoli:
    a)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine  e   carri funebri;
    b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal  lunedi'  al  venerdi',  purche'  nonfestive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che  trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile  deperimento,  farina,
        farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di  comitive  turistiche  provenienti  con  voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
        carburante e di rifiuti;
    c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992  n.  495,  e  successive modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
        italiana o estera;
    d) autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature  per occasionali prestazioni di spettacolo, per  convegni,  manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso  di  sbarco  verra'  concesso
        dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
    e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e  autocaravan  che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola,  in apposite aree loro destinate e  potranno  essere  ripresi  solo  alla partenza;
    f) autoveicoli di proprieta' della Citta' Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e  per  il  servizio  di viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio  Vesuviano  - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
    g) veicoli  in  uso  a  soggetti  che  risultino  proprietari  di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e  che, pur non avendo la residenza  anagrafica,  siano  muniti  di  apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo  veicolo  per
        nucleo familiare;
    h) veicoli che trasportano merci  ed  attrezzature  destinate  ad ospedali e/o case di cura,  sulla  base  di  apposita  certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
    i)  veicoli  che  trasportano  esclusivamente  veicoli  nuovi  da immatricolare;
    j) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una  casa  privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un  albergo  del Comune di Barano  d'Ischia,  alle  quali  sara'  rilasciato  apposito
       bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
    k) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una  casa  privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un  albergo  del Comune di Serrara  Fontana,  alle  quali  sara'  rilasciata  apposita
        autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
    l) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata  o per 7 giorni in un albergo situato nella  frazione  Panza  in  Forio, alle quali  sara'  rilasciato  apposito  contrassegno  dalla  polizia
       urbana del suddetto comune;
    m) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;
    n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le  strutture sanitarie  allocate  presso  l'ospedale  "A.  Rizzoli",   munite   di certificazione  del  medico  di  base  o  dell'Amministrazione  della
        struttura ospedaliera.
 

 Art. 4 Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  413  a euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014

Art. 5 Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di  appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori  autorizzazioni in deroga al divieto  di  sbarco  e  di  circolazione  sull'isola  di  Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata  non  superiore
alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze  che  hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si  esaurissero  in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e  comprovati  motivi  possono,  con  proprio  provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un  ulteriore  periodo
di circolazione.

 Art. 6 Vigilanza
 Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie  di  Porto,  ognuno  per  la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione  e  l'assidua  e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti  stabiliti  con  il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 
Roma, 11 marzo 2016
 
                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 644

 

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Info su Ischia

  • Superficie: 46 Kmq
  • Altezza: 789 mt
  • Lat.: 40° 44',82 N
  • Long.: 13° 56',58 E
  • Periplo: 18 miglia
  • Coste: 51.2 Km
  • Comuni: 6
  • Abitanti: 58.029

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