Area marina protetta
Nota informativa: nell’Area Marina Protetta vi sono quattro zone dove è proibito entrare, le due zone A di riserva integrale e le due zone B.n.t. dedicate esclusivamente all’immersione subacquea sportiva. Per le altre zone, B, C e D esistono regolamentazioni particolari per la nautica, la pesca e le attività acquatiche.
Tutte queste attività sono regolamentate, anche se non presenti nello schema, e per praticarle è necessaria una autorizzazione. Le autorizzazioni possono essere settimanali, mensili od annuali, e per averle è necessario rivolgersi all’Ente Gestore, telefonicamente od attraverso posta elettronica. Link al sito www.nettunoamp.org
ZONA A
Attività consentite: le attività di soccorso e sorveglianza; le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore.
ZONAB
Attività consentite: le attività consentite in zona A; la balneazione; le visite guidate subacquee, organizzate dai centri di immersione subacquea autorizzati dall'ente gestore; le immersioni subacquee; la navigazione a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 1 O nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità ; l'accesso, alle imbarcazioni, per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dall'ente gestore; l'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dall'ente gestore; l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data di ciascuna cooperativa; l'attività di pesca turismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data di ciascuna cooperativa;' l'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto; la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione dell'ente gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
ZONA B n t
Attività non consentite: la pesca professionale sportiva con qualunque mezzo esercitata, l'acquacoltura e la mitilicoltura; le immersioni subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri di immersione previa autorizzazione dell'ente gestore.
ZONA C
Attività consentite: le attività consentite in zona A e B; l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità ; l'ormeggio alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità , in siti individuati dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione dell'ente gestore, per non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
ZONA D
Attività consentite: le attività consentite in zona A; la balneazione; le visite guidate subacquee, organizzate dai centri di immersione subacquea autorizzati dall'ente gestore; le immersioni subacquee; !'~cesso , alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di ecocompatibilità ; l'accesso, alle imbarcazioni, per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del " ,Presente regolamento; 'l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dall'ente gestore; l'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dall'ente gestore; l'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data. del presente decreto; l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di ecocompatibili ( la navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante; l'ormeggio e l'ancoraggio; l'esercizio della piccola pesca artigianale e il pescaturismo, con gli attrezzi previsti dal decrèto ministeriale 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservà te alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; la pesca a circuizione, previa autorizzazione dell'ente gestore, esercitata con reti di tipo ciancialo e lampara; la pesca a strascico, previa autorizzazione dell'ente gestore; la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, l'osservazione dei cetacei e l'associazione presenza di mammiferi marini.